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I «diritti personali di godimento» - espressamente contemplati, nella versione originaria del codice del 1942, nel solo art. 1380 - formano oggetto, ormai, di specifica regolamentazione normativa in numerosi testi di diritto positivo, i quali confermano senz'altro l'autonoma considerazione della categoria nell'ambito del genus «diritto soggettivo». Occorre domandarsi, peraltro, se il riferimento normativo ai «diritti personali di godimento» sia da intendere alla stregua dell'impiego, da parte del legislatore, di una formula riassuntiva, idonea ad esprimere volta per volta - quale mera sintesi verbale - il riferimento a situazioni soggettive positivamente determinate; o se, al contrario, si sia con ciò voluto rinviare ad una struttura «astratta» (intesa come categoria aperta) di situazione soggettiva...